Bonus Sicurezza 2023 abolito? Facciamo chiarezza
Pubblicato: 17 Febbraio 2023
Bonus Sicurezza 2023 abolito? Questo è il dubbio che ci siamo posti sulla base di quanto emanato dal Consiglio dei ministri nel DL 16 Febbraio 2023, n.11.
Andiamo per ordine, mettendo innanzitutto in evidenza i fatti e le normative già recepite, per giungere infine alle nostre conclusioni.
Le responsabilita delle P.A. e dei fornitori
Da quello che oggi si evince dalla Gazzetta Ufficiale, a conferma di quanto annunciato da ANSA e IlSole24ore, il decreto riguarda quei bonus per le ristrutturazioni edili (Superbonus 110 ed Ecobonus) ottenibili tramite cessione del credito o sconto in fattura. Nello specifico, all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si legge:
1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 -quater , è aggiunto il seguente: «1 -quinquies . Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) .»;
b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6 -bis . Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1 […].
Da queste prime righe apprendiamo le responsabilità delle pubbliche amministrazioni (cessionari del credito di imposta) e dei fornitori che hanno applicato lo sconto (l’impresa o azienda che elargisce il servizio). È escluso, pertanto, che le prime possano cedere crediti di imposta ai secondi, a loro volta impossibilitati a effettuare sconti in fattura ai propri clienti.
Quali sono gli interventi interessati dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura?
Nella premessa del DL sopracitato si parla di “misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia”. Non si parla, quindi, espressamente di “messa in sicurezza di un immobile ad uso abitativo” o di “incremento del grado di sicurezza di aree pubbliche o private”. Tuttavia, il Bonus Sicurezza rientra nelle agevolazioni fiscali del settore edilizio, in quanto gli impianti di videosorveglianza e antifurto rappresentano una miglioria della sicurezza dell’immobile o area.
Da cui, i dubbi dei nostri clienti installatori. In verità, non si percepisce esplicitamente alcun divieto riguardo tutti quegli interventi di messa in sicurezza dell’immobile inseriti nel Bonus Sicurezza 2023. Nell’articolo 2 del DL 16 Febbraio 2023, infatti, si legge:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto […].
Articoli 121 e 119: gli interventi interessati e non
L’articolo 121, comma 2 della legge su menzionata del 2020 definisce la tipologia di interventi interessati dal divieto:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di autoveicoli elettrici.
Invece, l’articolo 119 definisce la tipologia di interventi NON interessati dal divieto (per cui è possibile applicare la formula del credito di imposta e sconto in fattura):
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici;
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari.
Bonus Sicurezza 2023 abolito? Le nostre conclusioni
Nulla pertanto riguarda esplicitamente, alla data attuale, impianti di videosorveglianza e antifurto.
Tuttavia l’intervista del ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti, riportata da ilsole24ore, mette in evidenza come il divieto sia relativo solo alle formule di bonus con cessione del credito. Sono quindi escluse le formule di bonus mediante detrazione fiscale, nelle quali rientrerebbe proprio il Bonus Sicurezza 2023.
Abbiamo scritto “rientrerebbe” non a caso. Il condizionale resta d’obbligo, in vista di ulteriori disposizioni governative e chiarimenti in atto di messa in sicurezza di immobili privati e pubblici.
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